La polizia potrà utilizzare le telecamere indossabili in caso di operazioni particolari (vanno individuate nel disciplinare di servizio) con conservazione dei dati allungata a sei mesi.
Va posta la massima costante attenzione al corretto trattamento dei dati personali ed in particolare al perimetro della sicurezza informatica e senza fare mai ricorso al riconoscimento facciale.
Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 290 del 22 luglio 2021.
L’impiego delle bodycam da parte degli operatori di polizia è sempre più frequente grazie al potente effetto dissuasivo rappresentato dal fattore visibilità della telecamera sulla divisa. Ma anche grazie ad una tecnologia sempre più performante. La corretta regolazione di questi sistemi richiede però una adeguata perimetrazione dei rischi privacy.
Il titolare del trattamento deve adottare tutte le necessarie misure tecniche ed organizzative a tutela del corretto trattamento dei dati personali.
Il ministero dell’interno ha richiesto un parere sulla preventiva valutazione di impatto e sul disciplinare operativo redatto dalla polizia di stato per l’attivazione del proprio sistema di 700 bodycam da assegnare ai reparti mobili che curano l’ordine pubblico.
Il Garante ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 24 del dlgs 51/2018 evidenziando una serie importante di raccomandazioni. In particolare l’autorità ha evidenziato una serie di criticità operative che potrebbero interferire con la sicurezza complessiva del trattamento dei dati personali specificando che il sistema non potrà essere utilizzato per il riconoscimento facciale e la tracciabilità di tutte le operazioni dovrà essere sempre assicurata ritenendo anche congruo un termine massimo di conservazione delle immagini di 6 mesi.
Vi deve essere una rigida regolamentazione delle copie dei filmati. Il Garante raccomanda al Viminale di non generare copie tra il centro e la periferia ma di organizzare in qualche modo l’accesso sicuro ai filmati senza duplicazioni.